• Sicurezza

    Sicurezza sul lavoro

    La sicurezza nei luoghi di lavoro sono tutte quelle precauzioni che devono essere prese, per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, con lo scopo finale di evitare questi infortuni sul lavoro e/o malattie professionale mentre si lavora.

  • Qualità

    Qualità aziendale

    È un dato di fatto che quando un’azienda inizia a trascurare la qualità perde competitività e quota di mercato. Certificare la qualità è un essenziale biglietto da visita verso nuovi i clienti che cercano partner a cui affidare i propri servizi.

  • Ambiente

    Ambiente

    Certificare l'azienda secondo elevati standard ambientali è sempre più un requisito contrattuale per dimostrare ai clienti, ai partner, agli utenti, alle istituzioni la serità e l'etica aziendale.

  • Macchine

    Sicurezza macchine

    Lo Studio Vettorato fornisce supporto alle aziende industriali per valutare la conformità delle macchine per i requisiti di legge (2006/42/CE).

  • Produzione

    Produzione

    Un elemento sempre più cruciale per la competitività nel mercato globale è rappresentato da sistemi di gestione in cui vengono monitorati i flussi e i processi, lo Studio Vettorato fornisce consulenza alle aziende nella gestione e ottimizzazione dei processi produttivi.

NEWS

Lo Studio Vettorato raccoglie periodicamente le ultime novità legaslative e le curiosità utili ai propri clienti. Per ogni informazione ulteriore contattateci direttamente.

BANDO INAIL 2016 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

BENEFICIARI
Le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura o all’Albo degli Artigiani operanti nel Veneto.
Escluse le imprese ammesse al contributo relativamente ai precedenti avvisi INAIL 2012-2013-2014-2015.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto nella misura del 65 % delle spese ammissibili.
L’incentivo ha un massimo di € 130.000,00 ed un limite minimo di € 5.000,00


SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sotto indicate:

Tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione di
1. Progetti di investimento (macchinari, impianti, strutture) finalizzati alla riduzione dei rischi e/o al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

MODALITA’ E TEMPI
La compilazione della domanda viene essere presentata in modalità telematica in tre fasi successive a partire dal 19 Aprile 2017 fino al 5 Giugno 2017 (per la verifica del punteggio di ammissibilità).

• Prima fase inserimento online della domanda e download del codice identificativo
• Seconda fase invio del codice identificativo (click-day) (le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017)
• Terza fase invio della documentazione a completamento della domanda.
Per le informazioni più dettagliate visitare il sito dell'Inail : www.inail.it

03.09.2016 - Contratti di manutenzione: pubblicata la norma UNI EN 13269

Pubblicata in lingua italiana la norma europea UNI EN 13269: la linea guida per la preparazione dei contratti di manutenzione.
La norma offre una guida per la preparazione di contratti per lavori di manutenzione. 
Può essere applicata a:
• rapporti tra società/assuntore di nazioni diverse e della stessa nazione;
• attività di manutenzione e tutti i servizi ad essa connessi inclusa la pianificazione, la gestione e il controllo dei lavori;
• qualsiasi componente, fatta eccezione per il software informatico, a meno che il software non debba essere gestito come parte integrante o unitamente all'apparecchiatura tecnica.
La norma:
•   non fornisce moduli standard per contratti di manutenzione;
•   non stabilisce diritti e obblighi tra società e assuntore;
•   non fornisce regole per accordi con la pubblica amministrazione.
UNI EN 13269:2016 “Manutenzione - Linee guida per la preparazione dei contratti di manutenzione”
 
Fonte: UNI

30.09.2016 - Valutazione del rischio Addetto alla tranciatura

Chi è l’addetto alla tranciatura , quali sono i rischi per la sicurezza e salute a cui è esposto, quali sono le misure di prevenzione e protezione che si dovrebbero adottare per eliminare o ridurre il rischio a livelli accettabili?
Queste ed altre risposte sono riportate all'interno del documento allegato che contiene anche un check-list che può aiutare a mettere in luce i fattori di rischio generati da una non corretta gestione e permettere di mettere in campo misure tecnico/organizzative per ottenere significativi miglioramenti. (GUIDA AL SOPRALLUOGO DGR 7629 REGIONE LOMBARDIA 10 AGOSTO 2011)

30.09.2016 - STRESS LAVORO-CORRELATO e RISCHI PSICOSOCIALI

Una interessante linea guida è stata pubblicata dalla REGIONE LOMBARDIA-INAIL per la valutazione del rischio STRESS LAVORO-CORRELATO per il settore dei trasporti terrestri.
Il settore dei trasporti terrestri comprende il trasporto stradale - autobus, tram, metropolitana, taxi, camion e furgoni - e il trasporto ferroviario. In questo settore rientrano quindi trasporto pubblico e privato e al contempo sia il trasporto di persone che di beni.

Si tratta di un ambito lavorativo soggetto a grandi cambiamenti che implicano considerevoli conseguenze per i lavoratori del settore in termini di orario di lavoro, formazione e addestramento, retribuzione, interfaccia casa-lavoro.

La attività lavorativa cui i lavoratori si trovano ad operare è caratterizzata da un elevato grado di attenzione richiesta dall’attività lavorativa, responsabilità per la sicurezza degli utenti lavoro su turni, condizionamento di variabili ‘esterne’ (es. traffico, condizioni climatiche), nonché il rischio di aggressioni, fisiche e/o verbali, da parte di terzi.

Il documento riporta una serie di fattori di rischio organizzativo potenzialmente presenti in questo settore indicando, per ognuno di essi, alcune misure correttive di carattere generale utili alla prevenzione e/o riduzione del rischio da stress lavoro-correlato.

Per maggiore dettagli e chiarimenti si rimanda al documento allegato

Fonte: INAIL-REGIONE LOMBARDIA

30.09.2016 - Circolare INAIL _infortuni in itinere

30.09.2016
L'INAIL ha pubblicato le Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere.
Al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, su indicazioni INAIL, in occasione di infortunio di un lavoratore nel tragitto casa-lavoro con mezzo proprio, interrotto o deviato per cause giustificabili, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti sotto indicati.
Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso ( la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative, viabilità modificata ), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari.
Ulteriori chiarimenti sono esposti nella circolare INAIL n. 62 allegata

Fonte INAIL

05/05/2014 - Donne e lavoro

L’Inail in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, affronta i principali rischi presenti negli ambiti di vita e di lavoro e le problematiche specifiche per le lavoratrici in una pubblicazione dal titolo “ La sicurezza sul lavoro viaggia con le donne”.
Si sofferma in particolare sul rischio da agenti biologici, sugli effetti del contatto con agenti chimici pericolosi e dei problemi di illuminazione, microclima, temperatura ed umidità.
Il D.Lgs. 81/2008 dedica alla protezione dei lavoratori da agenti biologici l’intero Titolo X e relativi allegati, ricordando che per agente biologico “si intende qualsiasi microrganismo (virus, batteri…), coltura cellulare, endoparassita umano che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
Alcuni documenti si occupano anche dei casi di infezione della donna durante la gravidanza.
Infatti “molti agenti biologici possono agire sul nascituro; essi possono essere anche trasmessi successivamente durante e dopo il parto, nel corso dell’allattamento, o a seguito di altri tipi di stretto contatto fisico tra madre e neonato”.
Inoltre “la lavoratrice deve essere spostata ad altre mansioni nei casi in cui i Servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna. Nei casi in cui la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, può disporre dell’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, sulla base di un accertamento medico e avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale”.
L’uso di agenti chimici classificati come pericolosi è molto diffuso e coinvolge molte attività lavorative, vi sono anche agenti chimici classificati tossici per il ciclo riproduttivo.
I luoghi di lavoro “devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla legge (Titolo II e All. IV del D.Lgs. 81/08) ed appropriati al tipo di utilizzo, dal punto di vista della stabilità e solidità, dello spazio disponibile, della sicurezza dei pavimenti, delle porte, delle scale, delle postazioni di lavoro, del controllo delle zone di pericolo ecc”.
Fonte: Inail
Allegato: La sicurezza sul lavoro viaggia con le donne (Formato PDF, 3.43 MB)

05/05/2014 - La riduzione degli accessi negli spazi confinati

L’applicazione del DPR 177/2011 prevede che gli interventi d’ispezione e/o verifica all’interno di spazi confinati possono essere svolti da operatori adeguatamente informati, formati, addestrati e in possesso d’idoneità specifica alla mansione che, svolgono i compiti assegnati adottando comportamenti coerenti con l’attività da eseguire e secondo quanto stabilito nell’ambito della procedura stessa.
In sede di richiesta d’intervento promossa dal datore di lavoro per la verifica periodica prevista dal D.M. 329/04 oppure in caso d’ispezione nell’ambito del programma di vigilanza, sono previste una serie di azioni preliminari all’intervento di verifica d’impianti e attrezzature identificabili come ambienti sospetti d’inquinamento o confinati: la ditta richiedente (ai sensi del DM 11 aprile 2011 così come modificato dal cosiddetto Decreto del Fare), contestualmente all’atto di richiesta di verifica d’impianti o attrezzature, deve compilare una check-list di verifica e produrre una specifica documentazione che consenta una valutazione complessiva delle condizioni di sicurezza previste per l’intervento.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza programmata, invece, il dirigente assegnatario della pratica valuterà il rischio di presenza di ambienti sospetti d’inquinamento o confinati e provvederà, una volta entrato in azienda, a compilare in collaborazione con il datore di lavoro o suo delegato la check list.

Fonte: ASL di Pavia

05/05/2014 - Sicurezza nella raccolta dei rifiuti

È sufficiente ragionare sui vari pericoli presenti in strada – movimentazione dei carichi, incidenti con automezzi, cadute e scivolamenti, temperature esterne, rischi biologici e chimici, ... - per comprendere come sia importante ridurre i rischi con interventi preventivi e offrire agli operatori una formazione efficace, non sono solo i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali che ci ricordano come l’industria dei rifiuti solidi urbani e in particolare la raccolta dei rifiuti siano ad elevato rischio per l’incolumità degli operatori.
Per aumentare la sensibilizzazione dei lavoratori sul tema della sicurezza nella raccolta rifiuti, si torna a parlare di un’abitudine data dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
applicata dall’Azienda Energia Territorio Risorse Ambientali ( ETRA Spa), che riguarda un intervento formativo relativo a lavoratori cui sono assegnate attività di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio con l’ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per il trasporto e la movimentazione di rifiuti.

Fonte: Commissione Consultiva Permanente

15-07-2013 - Formazione di lavoratori, preposti e dirigenti.

Per poter erogare in modo adeguato e efficace la formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è necessario conoscere bene la normativa, le intese e gli accordi che si sono susseguiti in questi anni attuando quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008.
Infatti con riferimento a quanto richiesto dall’ Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 segnaliamo che il termine per la formazione di preposti e dirigenti era l'11 luglio 2013 (mentre il termine per la formazione dei lavoratori era l'11 gennaio scorso).
Sottolineando che il Datore di Lavoro è tenuto a valutare la formazione pregressa o riconosciuta ed eventualmente integrarla, si indica che non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori (generale, specifica), i preposti (aggiuntiva), i dirigenti, per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012 o all’11 gennaio 2013 per quelli pianificati), una formazione nel rispetto delle previsioni normative (626/94; DM 16/1/1997; 81/08) e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, in termini di: contenuti, modalità di svolgimento.
Riguardo ai crediti formativi, la recente la norma contenuta nel decreto legge 69/2013, in relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possono sovrapporre.
All'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 dopo il comma 14 è inserito il nuovo comma 14-bis: in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Ricordiamo il recente recepimento da parte della Regione Toscana degli Accordi Stato - Regioni sulla formazione dei lavoratori e dei preposti, approvati con Delibera n° 324 del 6 maggio 2013 “Recepimento Accordo Stato - Regioni n°221 del 21/12/2011 ex art.37 del D.Lgs. 81/08. Individuazione criteri per l'approvazione dei progetti sperimentali che prevedono l'uso di modalità di apprendimento E-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e preposti”.

15-07-2013 - Fattori microclimatici negli ambienti di lavoro.

Spesso nelle aziende non si attribuisce la giusta importanza al microclima dell’ambiente lavorativo e non ci si rende conto che un microclima non adeguato non solo può compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma può creare sensazioni di disagio e diminuire la produttività.
Per parlare di rischi microclimatici riprendiamo il contenuto di una pubblicazione, elaborata dall’ Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT): il “ Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la formazione degli operatori del settore Turismo. Ricordando che il vademecum si sofferma anche sulle uscite di emergenza e sull’importanza dell’igiene nell’ambiente di lavoro, esaminiamo più da vicino i fattori microclimatici.
Negli ambienti lavorativi in cui una grande umidità è condizione essenziale per le lavorazioni, va eliminata attraverso cappe che la convoglino verso l’esterno, possibilmente isolando con pareti le fonti di eccessiva umidità. Ma c’è anche un’umidità sicuramente eliminabile, che è quella dei locali, delle pareti, del suolo (infiltrazioni di acqua piovana, cattiva manutenzione e via di seguito) e quella dovuta al sovraffollamento.
Sicuramente ha un ruolo importante anche il tipo di abbigliamento indossato, sia che si tratti degli indumenti obbligatori o consigliati da utilizzare in funzione del lavoro che si svolge o dell’abituale e personale rapporto con l’abbigliamento.
Riguardo al microclima e alla salubrità degli ambienti di lavoro nel settore turistico gli ambienti più critici sono discoteche e sale da ballo, cucine e zone lavaggio, bar, ristoranti, sale per conferenze, zone di preparazione delle derrate, piccoli uffici e locali di servizio.
È molto importante anche il ricambio dell’aria: “l’aria confinata subisce alterazioni di ordine fisico, chimico e biologico dovute sia al tipo di lavorazioni sia alla biologia dell’organismo umano. Si accumuleranno così nell’ambiente da una parte polveri, gas, fumi, microrganismi, sostanze organiche volatili, e dall’altra odori sgradevoli, residui organici (forfora, peli) e vere e proprie tossine biologiche e veleni chimici”.


Allegato: Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, “ Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la formazione degli operatori del settore Turismo”, (formato PDF, 2.09 MB).

Fonte: Ente Bilaterale Nazionale del Turismo

admin

http://aziende.ehgoo.com/vicenza/9000/servizi_alle_imprese/2222955.html' target='_blank'> Stv Di Caio Vettorato su Ehgoo

18-04-2013 ASL: le procedure di controllo delle attrezzature e delle macchine

Le indicazioni procedurali del Coordinamento delle Regioni in merito all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e della nuova direttiva macchine attribuisce all'organo di vigilanza un importante ruolo per il controllo in merito al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni regolamentari e legislative.
Per una corretta valutazione della reale situazione di rischio di un’attrezzatura è necessario conoscere le direttive di prodotto, la nuova Direttiva Macchine - recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010 – ha introdotto diverse novità che incidono direttamente sull'attività di vigilanza.
Per dare informazioni e linee di indirizzo agli organi di vigilanza interviene un documento del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicato nel giugno del 2012, dal titolo “Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010).
Per le macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), le linee guida propongono specifiche procedure per l’applicazione dell’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.


Allegato: Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, “ Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl”, elaborato dal Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”, giugno 2012 (formato DOC, 723 kB).

Fonte: Servizi di vigilanza delle Asl

18-04-2013 Rischio vibrazione ed esposizione dei carrellisti

Un’indagine mirata alla valutazione delle vibrazioni nei carrelli elevatori e degli interventi è in grado di ridurre il rischio(I sedili, le ruote, la postura, il carico, la velocità di marcia e l'uniformità della pavimentazione).
Una esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero prolungata nel tempo “è associata un maggiore rischio di insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide, in particolare del tratto lombosacrale. Infatti i dati epidemiologici attualmente disponibili depongono per una maggiore occorrenza di lombalgie, alterazioni degenerative precoci della colonna vertebrale, discopatie o ernie discali lombari e/o lombosacrali nei soggetti professionalmente esposti a vibrazioni rispetto ai controlli”.
Tuttavia il ruolo delle vibrazioni nelle alterazioni del rachide nei conducenti di mezzi di trasporto e macchine semoventi non è ancora del tutto chiaro e, inoltre, la guida dei carrelli elevatori comporta anche “fattori di stress ergonomico, quali ad esempio la postura assisa prolungata con mani e piedi impegnati sui dispositivi di guida, l’assenza di pause, nonché i movimenti incongrui e ripetuti del tronco e del collo (rotazione e flessione) in particolare durante la retromarcia”.

Fonte: Punto Sicuro (la rivista)

18-04-2013 Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall’accordo ADR.

In Europa il trasporto terrestre di merci pericolose è regolamentato da diversi accordi: l’ADR per la strada, il RID per le ferrovie e l’ADN per le vie navigabili interne. Le procedure operative per il trasporto su strada sono dunque demandate all’ Accordo ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) il cui ultimo aggiornamento (ADR 2013) è entrato in vigore il 1° gennaio del 2013.

Accordo che si compone di:
- 17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell’Accordo;
- Allegato A: disposizioni generali, e disposizioni relative alle materie e oggetti pericolosi;
- Allegato B: disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto.
Il testo degli Allegati (spesso identificati dal termine ADR) “viene regolarmente aggiornato ogni due anni, per tener conto dello sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto, anche sulla base degli emendamenti apportati alle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose, che contengono, in forma normativa, le disposizioni comuni a tutti i modi di trasporto”.
Ricordiamo ancora che il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore l’edizione 2013 dell’ADR, predisposta dal gruppo di lavoro (WP.15) del Comitato dei trasporti interni dell’ECE/ONU, “fermo restando che, in accordo col paragrafo 1.6.1.1 dell’ADR, fino al 30 giugno 2013, è consentito effettuare i trasporti in accordo con l’edizione 2011 dell’ADR”.

Allegato: “Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR” (formato PDF, 5.07 MB).
Fonte: Confindustria Rimini

27-03-2013 Pubblicato in Gazzetta l’avviso relativo al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 sulla segnaletica per i cantieri stradali

Il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il decreto è stato firmato da diversi ministri - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) del 20 marzo 2013, a mezzo avviso.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008).

27-03-2013 Piattaforme mobili nei lavori edili: L’Inail pubblica un manuale.

Nei lavori edili in quota va sempre più diffondendosi l’uso della piattaforma di lavoro mobile elevabile, chiamata in gergo anche autocestello.
L’uso di questa attrezzatura provoca spesso molti infortuni gravi, e viene spesso utilizzata sia per attività a grandi altezze (in alternativa all’utilizzo di opere provvisionali), sia per lavorazioni a quote relativamente basse (in alternativa a scale e ponti su ruote).
Per questo motivo, è stata realizzata da Inail Direzione regionale per le Marche, con la collaborazione di IPAF ( International Powered Access Federation), la pubblicazione“ PLE nei cantieri. L’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili”.
Nel documento si ricorda che per utilizzare in sicurezza una piattaforma di lavoro mobile elevabile “devono essere presi in considerazioni vari elementi. Alcuni di questi sono correlati alla tipologia e alle caratteristiche della macchina utilizzata; altri all’ambiente di lavoro; altri ancora alla tipologia di lavoro da eseguire con l’ausilio della PLE. Molti di questi elementi, se non correttamente considerati e valutati, possono causare infortuni gravissimi,anche mortali”.
Il documento è aggiornato non solo al Decreto legislativo 81/2008 ma anche all’ Accordo del 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori - nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione – entrato in vigore il 12 marzo 2013.

Fonte: Inail Marche
Allegato: PLE nei cantieri. L’uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili (formato PDF, 9.76 MB).

27-03-2013 Il 1° ottobre 2013 il Ministero dell’Ambiente prevede l'attivazione del Sistri a partire dal per i produttori e i gestori di rifiuti pericolosi.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, detto Sistri, sarà attivato dal 1 ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre imprese l’avvio del sistema è fissato per il 3 marzo 2014. Lo stabilisce un decreto del ministro dell’Ambiente Corrado Clini. Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema resterà sospeso per tutto il 2013.
Dal 30 aprile saranno avviate le procedure di verifica per l’aggiornamento dei dati delle imprese, per concludersi entro il 30 settembre, dunque il sistema partirà ad ottobre. Dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sarà effettuata analoga verifica per tutte le altre imprese. Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1 ottobre prossimo.

Fonte: Ministero dell’Ambiente (http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it )

12-03-2013 - INAIL: online i principali concetti del decreto 81.

Disponibile il nuovo prodotto INAIL che riepiloga c on il suo titolo “Sicurezza… al passo coi tempi”, ruoli e responsabilità dei soggetti della sicurezza aziendale, vantaggi della prevenzione, incentivi e agevolazioni a sostegno delle imprese.
I contenuti del prodotto sono suddivisi in due parti:
-Parte I: Principali concetti del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., ruoli e responsabilità dei soggetti della sicurezza aziendale, vantaggi della prevenzione per le imprese;
-Parte II: Agevolazioni economiche destinate a imprese che intendono realizzare interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza: oscillazione del tasso per prevenzione (OT 24) e Incentivi di Sostegno alle Imprese (ISI).

Allegato: “Sicurezza... al passo coi tempi - versione navigabile” file .Ppt
Fonte: Inail.

12-03-2012 Un sito dedicato alla sicurezza dei lavoratori autonomi e strumenti per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

I Lavoratori Autonomi sono esposti ai medesimi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, anzi, secondo i dati delle statistiche degli infortuni sul lavoro, risultano patire un rischio di infortunio superiore a quello dei dipendenti tanto che per gli autonomi l’incidenza dei casi che provocano lesioni invalidanti o mortali risulta doppia rispetto ai lavoratori dipendenti.
Da sottolineare inoltre che per questi Lavoratori l'impossibilità di svolgere le attività lavorative per le lesioni riportate in un infortunio spesso può compromettere la stessa sopravvivenza della loro Impresa.
Il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza del Lavoro (SPISAL) dell'ULSS 5 Ovest Vicentino, secondo le indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione, intende portare un contributo per migliorare la tutela della salute per i Lavoratori Autonomi mettendo a loro dei materiali utili per acquisire adeguate conoscenze sulle tecniche e gli strumenti
che sono in grado di migliorare la prevenzione dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro.

Fonte: ULSS 5 Ovest Vicentino.
Allegato: http://www.tutela.altervista.org/

12-03-2012 - In vigore i nuovi chiarimenti dal Ministero per l’accordo delle attrezzature dal 12-03-2012.

In vigore da oggi la circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 il Ministero del lavoro che fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, inoltre le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
L’accordo entra in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 12 marzo 2012. E “i lavoratori che all’entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore” vale a dire entro il 12 marzo 2015.
L’idoneità deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell’attestato previa verifica di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
Nella circolare n. 12 appena pubblicata, è chiarito che ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare:
a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.
b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.

Allegato: “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013” file .pdf
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

31-01-2013 Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico – requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato nella G.U. la circolare sulle problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi.

Allegato: Circolare Ministero Lavoro n.31 – carrelli semoventi (PDF, 798 KB)
Fonte : Ministero del Lavoro.

31-01-2013 BANDO INAIL 2012

Allegato: circolare informativa “ INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA SI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”.

Fonte: INAIL

31-01-2013 Idoneità lavorativa: le certificazioni di patologia e le ripercussioni sulla idoneità lavorativa specifica.

La figura del “medico competente”, che si relaziona con il lavoratore per motivi strettamente normativi (tutela della salute negli ambienti di lavoro) e la figura del “medico curante” chiamato in causa per motivi di salute, non possono non considerare l’individuo nella sua globalità, come unico destinatario degli interventi sia di prevenzione e promozione della salute che di cura.
Dal confronto è emersa l’importanza della informazione e collaborazione reciproca come strumenti per il raggiungimento di una efficace organizzazione e significativa “cultura del lavoro” che vada verso la tutela della salute e della sicurezza.
In particolare i referenti delle società/associazioni di medici competenti hanno evidenziato come sia la normativa (D. Lgs 81/2008 c.1 lettera a) che la realtà produttiva spingano sempre più il medico competente verso le iniziative di “promozione della salute” in azienda. La sorveglianza sanitaria risulta occasione non solo del controllo periodico in relazione ai rischi lavorativi ma anche di monitoraggio o di assistenza verso il raggiungimento di un più generale livello di benessere psico-fisico. Questa fase non può tralasciare anche la conoscenza degli aspetti sociali, economici, familiari del lavoratore.
La prevenzione nei luoghi di lavoro, stabilita dalle norme, e la promozione della salute intesa nella sua concezione più globale, sono infatti concetti sempre più vicini che impongono la necessità di integrazione e confronto.
L’aggiornamento su tematiche tanto specifiche diventa una esigenza di primaria importanza che muove al raggiungimento di sempre più consapevoli livelli di tutela della salute e sicurezza del paziente lavoratore.
Per questo motivo il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di Jesi, vuole proporre per l’anno 2013, due eventi formativi specificatamente destinati a tutte le figure sanitarie del “sistema prevenzione” .
Uno di questi mirerà a fornire strumenti utili per il riconoscimento sia del rischio in ambito lavorativo, che delle patologie lavoro correlate più significative.
L’altro sarà occasione di approfondimento su quelli che sono gli obblighi di denuncia/segnalazione, i modelli di certificazione (anche procedure informatiche), al fine di rendere un positivo contributo alla comunicazione tra le figure sanitarie nel rispetto delle reciproche competenze.



Allegato: Le certificazioni nell’ambito delle malattie professionali e il ruolo dell’Inail (formato PDF, 1.62 MB).
Fonte: Inail di Jesi

31-01-2103 Valutazione del rischio chimico per il medico competente

L’azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, U.O. Medicina Preventiva del Lavoro dopo aver affrontato la normativa di riferimento e raccolto alcune definizioni, approfondisce gli obblighi generali del medico competente:
- “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,...;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- comunica per iscritto, al DL, al RSPP, agli RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
- partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria”.
Valutazione dei rischi:
- il medico competente (MC) “può collaborare al processo di valutazione del rischio solo se coinvolto direttamente dal datore di lavoro;
- se coinvolto lo è solo dopo la nomina (a DVR già predisposto) e non in fase preliminare in qualità di consulente, mentre è figura fondamentale nella decisione di attivare o meno la sorveglianza sanitaria”

Allegato: La collaborazione del medico competente alla valutazione del rischio chimico (formato PDF, 224 kB).
Fonte: U.O. Medicina Preventiva del Lavoro - Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

09-01-2013 Proroga al 30 giugno 2013 per la valutazione con le procedure standardizzate (LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013)

Data di promulgazione: 21/12/2012
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

[…]
388. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.
[…]
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato: La tabella 2

Fonte: GU n. 302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n.212

09-01-2013 Verifiche periodiche: Aggiornato l'elenco dei soggetti abilitati

Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 che riporta il quarto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.
Con il Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 è stato pubblicato il quarto elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2012.


Allegato: Ministero del lavoro - Decreto Dirigenziale 19 dicembre 2012 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

Fonte: Ministero del Lavoro

28-11-2012 Vigili del Fuoco: disponibile la nuova modulistica necessaria per prevenzione incendi : 19 modelli entreranno in vigore il prossimo 27 novembre.

Con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, DCPST n° 200 del 31.10.2012, è stata definita la nuova modulistica relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.
Previsto dall' articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, conclude il processo, avviato con il d.P.R. 151/2011, di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
I 19 modelli, riportati in allegato al decreto, entreranno in vigore il prossimo 27 novembre e, contestualmente, tutta la modulistica attualmente in uso non sarà più utilizzabile.
I file dei modelli sono resi disponibili nell’apposita sezione dedicata alla modulistica del sito dei Vigili del Fuoco.

Fonte: Vigili del Fuoco (http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=6413)

28-11-2012 - 1° dicembre 2012 : scadenza per l'etichettatura CLP delle sostanze “a scaffale”


Dal 01/12/2012 non è più applicabile la deroga disposta dal Regolamento UE 1272/2008 ( Regolamento CLP), che consentiva di non ri-etichettare e non re-imballare, le sostanze che erano state immesse sul mercato prima della data del 01.12.2010.
Si tratta delle cosiddette “sostanze a scaffale” ossia quelle sostanze che sono già uscite dai magazzini del produttore e che sono “sugli scaffali” del rivenditore.
La deroga in parola disponeva infatti che tali sostanze potessero mantenere la classificazione e l’imballaggio in conformità alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche, cioè in conformità al regime in essere prima dell’entrata in vigore del Regolamento CLP.
A decorrere dalla data del 01/12/2012 anche le sostanze che fino ad oggi hanno usufruito della deroga dovranno essere ri-etichettate e re-imballate secondo i criteri del Regolamento CLP.
Si precisa inoltre che, sempre a partire dal 1° dicembre 2012, le Schede di Sicurezza di tali sostanze dovranno essere conformi alle prescrizioni dell’allegato I del Regolamento UE 453/2010 (modifica dell’Allegato II di Reach in materia di schede di sicurezza).

28-11-2012 Commissione europea : Italia, due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81/2008

28-11-2012 Commissione europea : Italia, due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81/2008

28-11-2012 Commissione europea : Italia, due mesi di tempo per cambiare il decreto legislativo 81/2008

Il Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno risposto alla lettera della Commissione Europea per convincere di archiviare la procedura d'infrazione 2010/4227.
Procedura di infrazione che era stata sollevata dopo la denuncia di Marco Bazzoni, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con un’adeguata competenza in materia di normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Competenza che lo aveva portato a segnalare aspetti critici e carenze normative del Testo Unico sulla sicurezza, specialmente in relazione ai cambiamenti operati dal D.Lgs. 106/2009, il cosiddetto “ decreto correttivo”.
La procedura di infrazione riguardava sei ipotesi di inosservanze della direttiva 89/391/CEE, la Commissione ha deciso di mantenere tale parere solo sui punti seguenti:
- deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega
- proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente
Mentre gli altri quattro punti non vengono più riportati dopo la risposta del Ministero dell’interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Se lo Stato Italiano non modificherà il D.Lgs. 81/2008 entro due mesi, ponendo fine all'infrazione, la Commissione potrà ricorrere alla Corte di Giustizia Europea e il nostro paese rischierà sanzioni pesanti.
Tutto questo mentre continuano le critiche ad alcuni articoli del Disegno di Legge del Governo recante nuove misure di semplificazione per cittadini e imprese; disegno di Legge che contiene un intero capitolo dedicato alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il messaggio della Commissione europea sembra chiaro, malgrado la crisi economica, malgrado le resistenze e le difficoltà nell’adempiere ad alcuni adempimenti normativi, non ci possono essere arretramenti sul diritto alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Allegato: Commissione Europea, “ Parere motivato indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per non conformità dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”, 21 novembre 2012 (formato PDF, 399 kB).

Fonte: Commissione Europea

15-11-2012 - Microclima: I chiarimenti del Ministero del lavoro a proposito delle disposizioni che lo disciplinano.

Le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, che disciplinano il microclima nei luoghi di lavoro e gli organi competenti ad accertare che tali disposizioni siano rispettate, lo evidenzia che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che contiene, nel Titolo II, una serie di disposizioni volte a stabilire le caratteristiche dei luoghi di lavoro necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Mentre l’articolo 63 del T.U., prevede che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del medesimo T.U. che, al punto 1.9. si occupa proprio del microclima prevedendo che "nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.
Con l’eventuale violazione di suddetti ordinamenti potrà essere segnalata, nell’ambito della struttura aziendale, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS) tra i cui compiti espressamente rientra quello di segnalare le eventuali irregolarità riscontrate.


Allegato: Ministero del lavoro - FAQ - Microclima(formato PDF, 13 kB).

Fonte: Ministero del Lavoro.

15-11-2012 – Sicurezza: L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali con piano di carico.

In Italia è obbligatorio l'adeguamento dei trattori con piano di carico già in uso, attraverso il montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, infatti il punto 2.4 della parte II dell'allegato V al D.Lgs 81/2008 richiama l'esigenza di limitare i rischi, sia per i datori di lavoro, sia per i lavoratori autonomi.
L'INAIL con un gruppo di lavoro specifico (il Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti, le associazioni di categoria ed esperti del mondo accademico e industriale), fornisce utili informazioni tecniche per l'assolvimento degli obblighi previsti esono stati individuati i requisiti tecnici che devono essere posseduti dai dispositivi di protezione in caso di ribaltamento per le tipologie di trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole) già messi a disposizione dei lavoratori e non dotati di dispositivo di protezione in fase di prima immissione sul mercato.
La Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, del Ministero del Lavoro, ha emanato la circolare n. 25 del 25 ottobre 2012, con la quale evidenzia l'elaborazione di un documento tecnico per l'utilizzo le attrezzature di lavoro corredate dei dispositivi di sicurezza, relativamente le macchine agricole semoventi.

Allegato: Ministero del Lavoro e delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Problematiche di Sicurezza delle Macchine – Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi-motoagricole. (formato PDF, 825 kB).

Fonte: Inail.

15-11-2012 - Gli effetti dannosi sulla salute delle polveri di legno.

L’Inail e più precisamente il Settore Ricerca - Dipartimento Igiene del Lavoro, dal titolo “ Esposizione lavorativa a polveri di legno”, dichiara che in relazione alla tutela della salute nel settore del legno, per le lavorazioni che comportano l’esposizione a queste polveri è necessario considerare e valutare attentamente il rischio d’insorgenza di tumori.
Ricordiamo inoltre che il legno non è cancerogeno, mentre può esserlo la polvere di legno.
La pubblicazione, di questo opuscolo in forma breve, è rivolta ai Servizi di prevenzione negli ambienti di lavoro e alle aziende che operano nel settore della lavorazione del legno.
Il quale rappresenta “uno dei comparti a maggior rischio di infortuni: è collocato, infatti, al terzo posto delle attività più rischiose (dati INAIL-maggio 2011)”.
Infatti la IARC (International agency for research on cancer) nel 1995 a causa del marcato “incremento dell’incidenza delle neoplasie a livello delle fosse nasali e dei seni paranasali tra i lavoratori esposti a polveri di legno duro”, ha inserito queste polveri nel Gruppo 1 classificandole cancerogene per l’uomo.
La Direttiva Europea 2004/37 del 29/04/2004, classificando come cancerogeni i lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro, “stabilisce un limite di esposizione occupazionale (OEL) pari a 5 mg/m3 (valore già indicato nella Direttiva Europea 1999/38) misurato su un periodo di 8 ore come frazione inalabile e con la specifica che se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri presenti nella miscela”.
Considerando che il valore dello SCOEL è riferito alle polveri totali e convertendo “l’esposizione a polvere totale in inalabile pari a 2-3, lo SCOEL nel 2003 adotta un OEL di 1-1,5 mg/m3”.
I vari paesi europei hanno recepito la Direttiva Comunitaria del 2004 e le raccomandazioni dello SCOEL in maniera diversa.
Nell’opuscolo, è presente una tabella con i limiti di esposizione occupazionale vigenti in alcuni paesi dell’UE, dove è dichiarato che i valori più alti delle concentrazioni, nella seconda lavorazione del legno, si riscontrano durante la fase lavorativa della carteggia tura, e i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria per il rischio cancerogeno correlato all’esposizione a polveri di legno duro devono essere iscritti nel Registro degli esposti a norma dell’art. 243 D.Lgs. 81/2008.

Allegato: Inail, “ Esposizione lavorativa a polveri di legno”, documento realizzato dal Settore Ricerca - Dipartimento Igiene del Lavoro - (formato PDF, 519 kB).

Fonte: Inail

30-10-2012 Danni per i lavoratori e malattie professionali derivate dagli Agenti Chimici.

Fonte: Inail
Allegati: “ Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso” (formato PDF, 1.79 MB)
“ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori” edizione 2012 (formato PDF, 2.13 MB).

30-10-2012 Danni per i lavoratori e malattie professionali derivate dagli Agenti Chimici.

L’Inail ha pubblicato due volumi che affrontano i rischi derivanti dall’utilizzo di agenti chimici, le sostanze chimiche che possono avere effetti negativi sulla salute dei lavoratori sono presenti in molti prodotti utilizzati in diverse attività lavorative, provocano inoltre veri e propri infortuni di lavoro e sono alla base di un gran numero di malattie professionali. Tali sostanze non solo sono presenti nei comparti industriali che le producono, ma anche in vari settori.
Per formare ed informare i lavoratori contro di agenti chimici, in relazione alla classificazione ed etichettatura (CLP) delle sostanze e miscele pericolose, la Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione (CONTARP) l’Inail ha realizzato due volumi informativi: “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori” e “ Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso”.
I due volumi spiegano i rischi derivanti dall’utilizzo di agenti chimici pericolosi, seguendo le recenti normative nazionali ed europee: Regolamenti Reach, CLP, UE n. 453/2010, senza dimenticare il Titolo IX, Capo I, del Decreto legislativo 81/2008.
Nel secondo volume spiega i modi per migliorare la prevenzione nei luoghi di lavoro, raccoglie diverse schede informative (etichettatura, schede dati di sicurezza, modalità operative, misure di protezione collettiva, DPI, stoccaggio, procedure di emergenza, igiene del lavoro, informazione e formazione, segnaletica di sicurezza, rifiuti con schede delle sostanze pericolose).
Le malattie professionali da agenti chimici, sono malattie che si manifestano “dopo un certo periodo di tempo dall’esposizione (periodo di latenza), che può essere anche di molti anni nel caso dei tumori”.

Fonte: Inail
Allegati: “ Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso” (formato PDF, 1.79 MB)
“ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori” edizione 2012 (formato PDF, 2.13 MB).

30-10-2012 DVR OBBLIGATORIO DAL 1°GENNAIO 2013 PER TUTTE LE AZIENDE

Secondo i criteri stabiliti dagli Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (perciò anche sotto le 10 unità), dal 1° Gennaio 2013 tutte le aziende dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e non esercitanti le attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g) possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi entro e non oltre il 31 Dicembre 2012.
Dopo tale data scadrà il valore formale di un’autocertificazione elaborata ai sensi dell’art.29 e i datori di lavoro saranno tenuti a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art.29, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/08).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Studio che con una consolidata esperienza trentennale, si rende disponibile al sostegno per redigere tale documento a prezzi competitivi.

30-10-2012 Il DVR per i lavoratori autonomi e gli obblighi per le imprese familiari.

L’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., cioè il Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito T.U.), decreta che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, sono soggetti all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).
L’articolo 21, al comma 2, inoltre, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).
L’art. 230-bisdel codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.
La configurazione di tale impresa ha, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).
All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’ impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.
Non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.


Allegato: Ministero del lavoro - FAQ - Lavoratori autonomi, impresa familiare e obblighi di sicurezza (formato PDF, 19 kB).
Fonte: Ministero del Lavoro.

08-10-2012 Sicurezza dei lavori: Lista di controllo negli ambienti confinati.

Con il “ Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del dpr 177/2011”, attraverso un linguaggio chiaro e immediato, con soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 indica una lista di controllo elaborata dalla Commissione consultiva sottolinea le attività generali e le operazioni preliminari da attuare per la sicurezza dei lavori negli ambienti confinati. Il personale coinvolto deve essere a conoscenza delle istruzioni operative in caso di emergenza e deve essere predisposta una specifica procedura di lavoro, una procedura “comprensiva delle fasi di salvataggio e di gestione di un’eventuale emergenza, incluso il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco”. Gli ambienti confinati devono essere delimitati e segnalati da apposita segnaletica. Devono essere messi a disposizione i DPI da adottare e il medico competente ha il compito di valutare l’idoneità alla mansione dei lavoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustrofobia o la necessità di usare DPI respiratori. Senza dimenticare che prima di avviare i lavori deve essere predisposto e firmato l’apposito modulo autorizzato (allegato 1). Vi invitiamo ad una lettura integrale del manuale, che contiene anche esempi di attività da eseguire nell’ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Fonte: Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Allegato: Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del dpr 177/2011, documento approvato nella seduta del 18 aprile 2012 (formato PDF, 3.33 MB).

08-10-2012 Siglato un nuovo accordo quadro in occasione dell'avvio di "Frecciarosa", che prevede una serie di iniziative congiunte per ridurre gli infortuni nel settore.

L'intesa è stata firmato oggi, a Roma, dal presidente dell'Istituto, Massimo De Felice, e dall'amministrazione delegato del Gruppo Fs, Mauro Moretti, nel corso della conferenza di inaugurazione del mese ‘Frecciarosa'. Un accordo quadro tra Inail e il Gruppo Fs per istituire una sede permanente di confronto tecnico con lo scopo di definire le iniziative più opportune per ridurre gli infortuni sul lavoro e incrementare i livelli di prevenzione. La collaborazione di cinque anni, permetterà alla società di trasporti di valersi della consulenza e della professionalità dell'Inail per rafforzare ulteriormente i livelli di sicurezza dei propri dipendenti.
Nello specifico, i contenuti dell'accordo mirano alla valorizzazione degli strumenti per il miglioramento del processo di analisi degli infortuni e delle malattie professionali. Sono previsti anche progetti di formazione e informazione, oltre a interventi per il miglioramento dei sistemi di gestione integrati di sicurezza sul lavoro e ambiente.
Un'attenzione particolare verrà riservata al mondo femminile, per creare le condizioni migliori a una sua piena partecipazione a tutti i processi produttivi, in modo da rendere più ricca l'Impresa dell'energia, dell'intelligenza e della sensibilità delle donne. A tal proposito, l'iniziativa ‘Frecciarosa' avviata dedica appunto particolare attenzione alla prevenzione e al ruolo della donna nel mondo del lavoro e nel suo ambito sono previste attività di informazione e sensibilizzazione su temi come la salute e la sicurezza sul lavoro, le pari opportunità e gli stili di vita declinati al femminile.

Fonte: Inail

08-10-2012 Estesa la responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs 231/2001 al reato di impiego di cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25.7.2012 ed è entrato in vigore il 9.8.2012 il D. Lgs. 16.7.2012 n. 109 di attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano i cittadini di extracomunitari, il cui soggiorno è irregolare. L’articolo 2 del D. Lgs. 109/2012 cit. prevede l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 al delitto di cui all’art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998 ovvero all’ipotesi di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”) laddove sussista una delle seguenti aggravanti:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.
In relazione alla commissione del delitto di cui si tratta è prevista per l’ente una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Allegato: Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – AGGIORNAMENTO

Fonte: Gazzetta Ufficiale

FONDIMPRESA AVVISO 2/2012

Con l’Avviso n. 2/2012 di Fondimpresa le Piccole Medie aderenti al fondo, comprese quelle neoaderenti, possono beneficiare di un contributo aggiuntivo fino a 8.000 euro, a fronte della presentazione di un piano aziendale entro il 31 luglio 2013.
Possono partecipare anche le aziende che aderiranno al fondo entro il 28 febbraio 2013.

19/09/2012 - Buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Validate dalla Commissione consultiva in data 12 settembre 2012,finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le buone prassi costituiscono soluzioni organizzative e procedurali adottate a seguito di una scelta volontaria da parte di soggetti pubblici e privati ed in coerenza con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica. Il Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) nel valorizzare l’adozione di buone prassi in materia, ha assegnato alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il compito di procedere alla loro validazione (art. 6, comma 8, lett. d) del D.Lgs. n.81/2008) e di assicurarne la massima diffusione (art. 2, comma 1, lett.v), D.Lgs. n.81/2008). Nell’ incontro del 12 settembre 2012 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha proceduto alla validazione della seguente buona prassi:


- Check list per la gestione dei controlli di sicurezza sul lavoro - per i Preposti (allegato in forma ridotta).

19/09/2012 - Movimentazione carichi: prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici

Il documento pubblicato da Inail “ I disturbi muscolo scheletrici lavorativi”, favorisce il messaggio che prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo scheletrici o comunque ridurre i rischi del sovraccarico degli arti nelle attività di movimentazione manuale dei carichi, è possibile.
Tale documento, si sofferma sulla prevenzione, che deve prevedere l’eliminazione delle cause meccaniche che determinano i disturbi muscolo scheletrici (DMS) attraverso la meccanizzazione/automazione dei processi. E, se l’eliminazione delle cause meccaniche non fosse fattibile, “l’utilizzo di opportuni ausili meccanici, l’applicazione dei principi ergonomici alle postazioni e alle procedure di lavoro, un’appropriata organizzazione del lavoro (pause, turnazioni, ecc.), opportune modifiche delle strutture e delle attrezzature”.
Senza dimenticare che il datore di lavoro deve fornire ai propri lavoratori “un’appropriata informazione e una specifica formazione sui rischi presenti nell’attività lavorativa”, anche per favorire un loro ruolo attivo nell’adozione di comportamenti sicuri nelle attività lavorative.
per concludere - come riportato dall’Inail - la prevenzione passa anche attraverso l’adozione per ciascun lavoratore di “comportamenti e stili di vita più salutari in particolare svolgendo attività fisica (esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare)”.

Fonte: Inail

Allegato: “ I disturbi muscolo scheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, la tutela assicurativa”, (formato PDF, 3.10 MB).

19/09/2012 - Nuove proroghe nel campo della prevenzione incendi

Il 7 Agosto 2012, il Ministro dell’Interno, ha firmato il decreto relativo alle modalità di presentazione dei procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare (art. 2, comma 7, DPR 151/2011). Con la legge del 7 agosto 2012 n. 134, la variazione in legge, con migliorie, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, riferente misure urgenti per la crescita del Paese, contiene infatti nelle pieghe dell’articolo 7, comma 2-bis; la proroga della realizzazione degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l’allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) è ora dal 7 ottobre 2012 al 7 ottobre 2013.
Il decreto, entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Ministero dell'Interno
Allegato : Pdf (Ministero dell’Interno – Decreto del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151” )

05-09-2012 ACCORDO 25 luglio 2012

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul
documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento
e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n.
153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n. 192 del 18-8-2012 )

05-09-2012 Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare

decreto 24 gennaio 2011 n.20 regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stocccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sotituzione degli accumulatori.

05-09-2012 Inail: Guida per la compilazione del DUVRI

Nell’area di ricerca/certificazione/verifica ex Ispesl sul sito dell’Inail è presente una Bacheca del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione INAIL Ricerca, qui si raccolgono documenti realizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione INAIL Ricerca riguardo a procedure di sicurezza e valutazioni rischi e per la redazione del DUVRI; mediante all’assolvimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, è presente una “ Guida per la compilazione del DUVRI”, a cura dell’Ing Raffaele Sabatino – RSPP Inail/ex Ispesl.
Il DUVRI - acronimo per Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - sostituisce la precedente “informativa” ex art. 7 del D. Lgs. 626/94 ed è un documento che, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere. Anche “nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi”.

Fonte: Inail http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop

05-09-2012 Prevenzione incendi: le nuove modalità di presentazione delle istanze

Il 7 agosto 2012 il ministro dell’Interno ha firmato il Decreto recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.
Più precisamente l’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 prevede la disciplina, con decreto del ministro dell'Interno, delle modalità di presentazione delle istanze oggetto del decreto 151/2011 per garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa.
Il decreto del ministro dell’Interno, che è tuttora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione, abrogherà e sostituirà il decreto del ministro dell’Interno 4 maggio 1998, riferente "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco".

05-09-2012 Verifiche periodiche: nuovi chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Dopo le circolari n. 21 dell’8 agosto 2011 e la n. 11 del 25 maggio 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato qualche settimana fa la circolare n. 23 del 13 agosto 2012, con l’obiettivo di verifica periodica successiva alla prima, verso le attrezzature di lavoro, con dilazione delle scadenze.
La circolare indica che il datore di lavoro “può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica, indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa”.
Successivamente l'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, “entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica”.
Resta ferma la possibilità per il richiedente “di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura”.
Riguardo all’applicabilità dell'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/2008, la circolare sottolinea che le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati “devono intendersi come servizi di natura intellettuale, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo” (redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti)”. La circolare riporta poi indicazioni per le attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività e per lo spostamento delle attrezzature di lavoro .

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.

16-07-2012 - Depositi di GPL in serbatoi fissi- Indirizzi applicativi e chiarimenti.

Il Ministero dell’Interno con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica hanno disposto la Lettera Circolare 8660 del 27 giugno 2012 la quale prevede l’attuazione del DPR 1 agosto 2011, n. 151. “Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL” - Indirizzi applicativi e chiarimenti sono spiegati nella circolare allegata.
Fonte: Dipartimento dei Vigili del Fuoco - – Lettera Circolare 8660 del 27 giugno 2012
Data di promulgazione: 27/06/2012
La circolare (formato PDF, 553 KB).

16-07-2012 - "Lavoratori autonomi" nei cantieri: Circolare ministeriale.

Il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni per il personale ispettivo in merito alle problematiche più riscontrate nella vigilanza nei cantieri edili, in particolare per i lavoratori autonomi.

13-07-2012 - Linee guida per la salute delle lavoratrici madri

Linee di indirizzo relative agli obblighi richiesti dalla normativa e ai principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro. La rilevazione e valutazione dei rischi per la gravidanza e l’allattamento.
È importante che i datori di lavoro siano consapevoli degli obblighi di tutela delle dipendenti in stato di gravidanza e le lavoratrici dei propri diritti sanciti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto legislativo 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
Per favorire questa consapevolezza è disponibile l'opuscolo informativo " Tutela della salute delle lavoratrici madri - Linee di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 151/2001, artt. 7, 8, 11 e 12”, curato dalla Direzione Regionale del Lavoro per il Veneto e relativo agli aspetti di tutela della salute della lavoratrice madre e del nascituro.
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DRL/Veneto/

13-07-2012 - Nel 2011 i morti sul lavoro sono stati 920

Roma - Nel 2011 i morti sul lavoro sono stati 920, il numero più basso mai registrato, in ulteriore calo del 5,4% rispetto ai 973 dell’anno precedente. Lo comunica l’Inail presentando il rapporto annuale. In calo anche il totale degli infortuni sul lavoro denunciati all’Istituto: 725 mila, in flessione del 6,6% rispetto ai 776 mila del 2010.
Nel 2011, dunque, sono stati 51 mila in meno gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail; mentre per il secondo anno consecutivo il numero dei casi mortali resta al di sotto dei mille. In queste cifre - sottolinea l’Istituto Nazionale - non rientrano gli infortuni relativi ai quasi 3 milioni (secondo i dati Istat) lavoratori in nero, tra i quali l’Istituto stima che nel 2010 (ultima proiezione disponibile) ne siano accaduti circa 164 mila.
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2012/INAIL/info1811689707.jsp

13-07-2012- Sicurezza sul lavoro - INAIL - bando ISI 2011 - Esiti.

Alleghiamo lettera Confindustria la quale parla e a sua volta allega l’elenco delle aziende interessate al bando in questione.

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 27729 del 14 luglio 2011

(u. p. 18 maggio 2011) - Pres. Morgigni – Est. Piccialli – P.M. Monetti - Ric. G. F.. –
L’osservanza delle misure di sicurezza è indirizzata anche a prevenire errori da parte del lavoratore non essendo inaspettato un suo comportamento negligente che abbia contribuito alla verificazione del suo infortunio.

Fonte: Corte di Cassazione

Data di promulgazione: 14/07/2011

13-06-2012 - Proposta di legge sulla sicurezza in edilizia nel Lazio

L’ 11 giugno si è svolto un convegno della commissione sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro presieduta da Luigi Abate per discutere le “Disposizioni integrative per favorire una maggior tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili fissi e mobili e di ingegneria civile”.
La proposta di legge presa in esame è finalizzata a promuovere la prevenzione degli infortuni nelle imprese edili mettendo a disposizione degli incentivi destinati a quelle aziende che dimostreranno di essersi impegnate in modo esemplare nella tutela della sicurezza dei lavoratori attraverso la prevenzione dei rischi, anche oltre quanto imposto dalla normativa di riferimento.
“La proposta di legge regionale sulla sicurezza nei cantieri edili – precisa Abate – è stata ottimizzata con le considerazioni fatte pervenire dall’Ance, l’associazione dei costruttori. Tutti i membri che compongono la commissione da me presieduta potranno, da adesso, far pervenire ulteriori emendamenti, affinché alla fine si possa giungere a un provvedimento da tutti condiviso, tale da facilitare la discussione nell’Aula consiliare.”
E’ così che il presidente della commissione sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro ha invitato i membri della commissione a contribuire con ulteriori proposte ed ha inoltre comunicato che ci sarà un incontro a breve con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle aziende edili nel Lazio, finalizzato ad individuare modelli operativi per la prevenzione e la vigilanza sulla sicurezza sul lavoro.

09-06-2012- Infortuni sul lavoro, calo dell'8% nel triennio 2009-2011

I dati realizzati in collaborazione con il Censis e il contributo di Inail e Federchimica: "Il frutto dei maggiori controlli degli ultimi anni e delle campagne di informazione e sensibilizzazione per una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro". Ma "il livello di attenzione deve essere mantenuto su livelli di guardia"
Gli infortuni sul lavoro sono stati 790mila nel 2009, 775mila nel 2010, 726mila nel 2011, con una riduzione dell'8% nel triennio. In flessione anche gli incidenti mortali sui luoghi di lavoro: 1.053 nel 2009, 973 nel 2010, 930 nel 2011 (-11,7%). Sono i dati realizzato in collaborazione con il Censis e il contributo di Inail e Federchimica. Tuttavia, "il livello di attenzione deve essere mantenuto su livelli di guardia", dal momento che "comportamenti e manovre non corrette rappresentano un costante fattore di rischio sul posto di lavoro per quasi l'80% delle imprese. Per il 60% vi sono pericoli legati all'esalazione di fumi e gas, per piu' dell'80% elementi di disturbo possono essere rumori e vibrazioni".
Lo strumento di gestione della sicurezza piu' utilizzato dalle imprese e' "l'addestramento e l'informazione dei lavoratori (34%), mentre circa il 20% si affida a un consulente esterno, il 19% ricorre a visite di routine del responsabile interno della sicurezza e il 18% apporta di volta in volta miglioramenti dove necessario". Nella pratica, però, lo scenario cambia. "E' forte l'impressione che presso molte imprese gli strumenti di prevenzione e di controllo dei rischi siano ancora piuttosto improvvisati e improntati alla minore spesa possibile". Un modello "piuù diffuso" nelle imprese italiane di piccole e piccolissime dimensioni. Le aziende dotate di un Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (Sgsl certificato a norma Ohsas 18001:2007) rappresentano ancora "una minoranza del tessuto produttivo, ma il loro numero e' cresciuto di quasi sette volte negli ultimi quattro anni". Nei dieci anni di applicazione della norma "l'incremento medio annuo e' stato del 50%".
L'efficacia dei Sgsl e' stata rilevata anche dall'Inail. Le imprese certificate con il sistema di gestione Ohsas 18001 presentano indici di infortunio "decisamente più bassi di quelle non certificate, in media del 27% in meno per la frequenza e del 35% in meno per la gravità". Nei diversi settori sono stati registrati valori in calo nel triennio 2007-2009 tra il 6% (metallurgia) e il 64% (tessile) per la frequenza degli incidenti, e tra il 18% (metallurgia) e il 73% (legno) per la gravità. Riduzioni significative hanno riguardato l'industria mineraria (-43% e -51% rispettivamente), le costruzioni (-33% e -42% rispettivamente) e la chimica (-26% e -45% rispettivamente).

30-05-2012 – La movimentazione manuale dei carichi nel Decreto 81 e UNI ISO 11228

Si è tenuto il 7 marzo 2012 a Collegno (TO) un convegno dal titolo "Approfondimenti tecnici e normativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori", organizzato dal Servizio Prevenzione Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL TO3. Con il seguente argomento “ La movimentazione manuale dei carichi - D.Lgs. 81/2008 e norma tecnica UNI ISO 11228 parte 1 e 2”, a cura dell’ing. Dario Castagneri (TdP – SPreSAL ASL TO3), vengono presentate diverse informazioni relative all’inquadramento normativo, alle misure comportamentali e di prevenzione, all’applicazione delle norme ISO per la valutazione dei rischi. Nel documento, generato come supporto per la formazione per RSPP/ASPP/CSP/CSE, si ricorda che il Titolo VI del Decreto legislativo 81/2008, è dedicato alla movimentazione manuale dei carichi (MMC) e riporta diverse novità rispetto alla normativa previgente e, in particolare, al D.Lgs. 626/1994.
Ai sensi dell’art. 167, D.Lgs. 81/2008, si intendono per MMC le operazioni di trasporto e di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari. Pertanto “rientrano nel campo di applicazione tutte le azioni che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, quali le patologie alle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari (per esempio, le patologie a carico degli arti superiori), e non solo le patologie dorso-lombari, alle quali faceva riferimento il D.Lgs. n. 626/1994”.
Riguardo al centro di gravità il documento indica che “un carico può essere più pesante di quanto sembri oppure disposto male all’interno di un contenitore ed indurre un soggetto non pronto a fare uno sforzo muscolare troppo grande, che può provocare sbilanciamento del corpo”.

Nuovo rinvio per l’entrata in vigore della normativa sulla valutazione dei rischi da campi elettromagnetici: la direttiva del parlamento europeo.

Fonte: GUUE
Nella GU dell’Unione Europea n. L110 del 24 aprile 2012 è stata pubblicata la Direttiva 2012/11/UE (allegata) che rinvia nuovamente dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013, il termine per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva sui campi elettromagnetici (Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004).
L’Italia si è già adeguata all’ordinamento comunitario recependo la Direttiva 2004/40/CE attraverso il D.Lgs n. 81/2008 (capo IV titolo VIII, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”).
Quindi per effetto del rinvio disposto dall’art. 306, comma 3 del Dlgs 81/08, l’entrata in vigore della disciplina è rinviata al 31 ottobre 2013.

Uscite di emergenza: mediante tornelli e vie di esodo con porte scorrevoli orizzontalmente.

4 Maggio 2012
Le vie e uscite di emergenza sono un importante elemento di prevenzione più volte ribadito all’interno del Decreto legislativo 81/2008 e del Decreto del Ministro dell’Interno del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
Alle vie e uscite di emergenza il D.Lgs. 81/2008 dedica il punto 1.5 dell’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro”, che, riporta le seguenti indicazioni: “(...)1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti dei lavoratori in azienda, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.(...)”
In relazione ad una serie di richieste di chiarimenti pervenuti alle strutture dei VV.F. e proprio per armonizzare e rendere conformi alcune particolari vie di esodo a quanto richiesto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha recentemente diffuso due diverse circolari.
La circolare protocollo n. 0004962 del 4 aprile 2012 ha come oggetto “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante ‘tornelli’” e segnala che “i sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle uscite attraverso gli stessi tornelli”.
Si evidenzia, che i tornelli “possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave” e dunque, con riferimento al punto 1.5.7 dell’allegato IV del Testo Unico, possono sorgere “problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza)”.

La seconda circolare protocollo n. 0004963 del 4 aprile 2012 ha invece per oggetto “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di ‘dispositivi di apertura automatici ridondanti’”.
In questo caso considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell'esodo, l’interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).

DVR: stop all'autocertificazione dal 1° luglio

Dal 1° Luglio p.v. tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi
L'articolo 29 del D.lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010
Stabilisce, inoltre, che fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro possano certificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente elaborare il documento.
Pertanto l'autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre la data del 30 giugno 2012.

23-04-2012 Prossimo 30 aprile: scadenza della Valutazione rischi da campi elettromagnetici

Il 30 aprile 2012 scade il termine ultimo per adeguarsi alle prescrizione minime per la sicurezza sul lavoro legate all’esposizione ai campi elettromagnetici.
L’obbligatorietà all’adeguamento a ciò che viene prescritto dalla normativa europea è contenuta nel comma 3 dell’art. 306 del D.Lgs. 81/08: L’obbligo di valutazione dei rischi dovuti a campi elettromagnetici riguarda:
• tutte le imprese in cui sono presenti attrezzature che generano campi elettromagnetici;
• tutte le attività che espongono i lavoratori a potenziali rischi, come la manutenzione e la riparazione di attrezzature che generano campi elettromagnetici.
Il capo IV del Titolo VIII del testo unico sulla sicurezza sul lavoro dà precise indicazioni circa la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici. Fa riferimento specifico a campi di intensità tra 0 Hz e 300 GHz.
Il datore di lavoro ha l’obbligato a valutare, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici a cui vengono esposti i lavoratori. In base all’esito della valutazione del rischio campi elettromagnetici il datore di lavoro deve procedere a elaborare e applicare un programma d’azione, che abbia lo scopo di prevenire le esposizioni e proteggere i lavoratori.
Gli ambienti di lavoro che presentano campi elettromagnetici di intensità superiore a quelli indicati nell’allegato XXXVI, lettera B, tabella 2 è obbligatorio apporre la segnaletica relativa.

La qualificazione dei formatori per la sicurezza

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Approvati dalla Commissione Consultiva i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro, ne illustra i punti principali e i tempi di entrata in vigore.
Sono stati approvati lo scorso 18 aprile dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, così come previsto dall’articolo 6, comma 8, lett.m-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Innanzitutto, il documento appena approvato dalla Commissione consultiva rappresenti il tassello per completare gli Accordi del 21 dicembre sulla formazione dei lavoratori, che si limitavano a definire, come requisito minimo per i docenti, un’esperienza professionale o di insegnamento almeno triennale, previsione molto generale e che pone una serie di problemi di attuazione. Volutamente gli accordi non definivano ulteriori requisiti proprio in quanto i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro erano in fase avanzata di definizione nell’ambito dei lavori della Commissione consultiva.
Il nuovo documento approvato definisce quindi i requisiti che devono essere in possesso dei formatori e che costituiranno per il datore di lavoro il punto di riferimento per valutare la qualità dell’offerta formativa e la congruenza con il quadro normativo.
Nel dettaglio, si tratta di una griglia di requisiti minimi, che prevede innanzitutto un prerequisito che vale per tutti i formatori (ad esclusione del datore di lavoro che effettua direttamente la formazione ai propri lavoratori) è che consiste nel possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Oltre a questo prerequisito sono previsti ulteriori 6 criteri di qualificazione: per essere considerato qualificato il formatore-docente dovrà possedere il prerequisito ed almeno uno dei criteri elencati nel documento.
Ciascun criterio è articolato in ulteriori requisiti minimi per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Non si tratta quindi di requisiti solo teorici ma c’è sempre la combinazione all’interno dei criteri di un elemento teorico e di uno pratico, quindi requisiti di studio uniti all’esperienza.
La griglia considera perciò diverse tipologie di studio, non solo nell’ambito della materia oggetto della docenza ma anche nell’area della comunicazione e della didattica, mettendo quindi in evidenza la capacità di essere docente. Comune a tutti i requisiti è infatti la necessità di una precedente esperienza come docente esterno negli ultimi 3 anni per almeno 32 ore.
Non è invece prevista l’istituzione di un albo dei formatori, sarà il docente e il datore di lavoro che dovranno dimostrare tramite la specifica documentazione se la formazione erogata è coerente con le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, all’organo di vigilanza o al giudice in caso di contestazione.
Da parte del Ministero del lavoro non c’è invece ancora una decisione definitiva sullo strumento giuridico con il quale i criteri di qualificazione saranno recepiti, il Decreto Legislativo 81/2008 prevede i compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ma non ne definisce lo strumento giuridico di recepimento. Il Ministero sta quindi valutando se sottoporre i criteri di qualificazione a un accordo in sede di conferenza Stato-Regioni.
L’applicazione dei criteri di qualificazione dei formatori, unita all’applicazione degli accordi del 21 dicembre 2011 e a quello per l’utilizzo delle attrezzature del 22 febbraio 2012, accompagnata da una campagna ispettiva sulle distorsioni del panorama formativo porteranno a selezionare quei soggetti formatori effettivamente capaci e in grado di erogare una formazione efficace che possa elevare i livelli di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo invece fuori mercato quei soggetti che non sono in grado di garantirla.

Trasporto e stoccaggio in sicurezza delle lamiere

20 Aprile 2012

Il trasporto e lo stoccaggio di lamiere sono spesso causa di infortuni gravi e mortali e propone alcune misure di prevenzione. I pericoli principali, la fase di ricevimento merci, di stoccaggio e di prelievo.
E in questo senso si ribadisce che “personale ben istruito, attrezzature di trasporto adeguate e magazzini correttamente ubicati e facilmente accessibili possono ridurre sensibilmente il rischio d’infortunio per i lavoratori”.
Questi sono i pericoli principali rilevati nelle attività di trasporto e stoccaggio di lamiere:
- “lamiere che si rovesciano o cadono;
- persone che inciampano o cadono;
- ferirsi contro gli spigoli acuminati;
- sovraccarichi fisici dovuti a tecniche di sollevamento e trasporto sbagliate”.
Veniamo alla fase di stoccaggio e picking (prelievo).
Innanzitutto i magazzini in azienda devono rispondere alle esigenze dei lavoratori impegnati. Ad esempio:
– “comoda sistemazione nel processo di produzione;
– sufficiente spazio disponibile;
– rispetto del carico massimo sopportabile dal pavimento”.
Inoltre i magazzini (interni ed esterni) devono essere ben illuminati e le vie di circolazione, che portano ai magazzini, sgombre.
Bisogna poi accertarsi “che le lamiere stoccate in posizione verticale od orizzontale non possano scivolare, ribaltarsi o cadere sulle persone che si trovano nelle loro immediate vicinanze”.
E durante lo stoccaggio le lamiere devono essere sistemate in modo tale da essere prelevate dal magazzino senza correre alcun rischio.

Organizzazione, formazione e comportamento.
Sono presenti alcuni punti da considerare al momento di stoccare e accatastare le lamiere:
dimensioni e tipo di lamiera; peso della lamiera; frequenza di picking.
È bene poi accertarsi che i “dispositivi di stoccaggio (scaffali, mezzi di sollevamento, scale) siano parte integrante del piano di manutenzione”. In merito alla formazione e addestramento i lavoratori devono essere “a conoscenza delle seguenti misure: sollevare e trasportare correttamente i carichi manuali; imbracare correttamente il carico; indossare i dispositivi di protezione individuale; utilizzare e manovrare correttamente i mezzi di sollevamento; tenere in perfetto ordine e in piena efficienza i magazzini”.

SGSL nelle imprese

20 Aprile 2012

L’importanza assunta nella normativa vigente dai sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) suggerisce l’opportunità per le imprese di dotarsi di un SGSL per esimere l’azienda, fra l’altro, dalla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/01.
Nella realizzazione del SGSL la Direzione (titolare o dirigente) deve assumere la responsabilità di definire:
- la politica del SGSL;
- gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento;
- le risorse, incluse quelle tecniche ed economiche, finalizzate alla realizzazione del sistema e al conseguimento degli obiettivi.

Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, “ Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, documento elaborato nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti” con il coordinamento dell’ing. Marco Masi - Regione Toscana (formato PDF, 683 kB).
http://www.itaca.org/index.asp

L’INAIL ha realizzato un documento guida dal titolo: “ Linee di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese”.
http://www.inail.it

Incentivi INAIL: presentati 25mila progetti per la sicurezza sul lavoro

Fonte: Inail.
29 Marzo 2012

Conclusa la prima fase di inserimento online delle iniziative aziendali per le quali l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto. Il calendario per l'invio telematico delle domande sarà pubblicato il 16 aprile.
Le imprese vogliono investire sulla sicurezza dei lavoratori, questo è quello che emerge a conclusione della prima fase dell'operazione incentivi INAIL, partita lo scorso 28 dicembre. Ha superato quota 25mila, il numero delle aziende che hanno inserito, attraverso la procedura online sul portale dell'Istituto, i propri progetti per interventi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come l'acquisto di macchinari e attrezzature, e per l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla sicurezza.
Un miliardo di euro il valore complessivo degli interventi proposti. Nonostante la congiuntura economica negativa, le imprese che hanno aderito al bando INAIL hanno dimostrato la disponibilità a investire complessivamente circa un miliardo di euro per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro. Per sostenere e incentivare questi progetti, l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto, ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio. Si tratta della seconda tranche dopo i 60 milioni di euro stanziati nel 2010, che nel corso del 2011 hanno finanziato 1.086 interventi, il 98% dei quali relativi a progetti di prevenzione realizzati da parte di piccole e medie imprese.
Priorità cronologica per l'attribuzione delle risorse disponibili. Da un'analisi preliminare dei progetti inseriti online entro la scadenza dello scorso 7 marzo, le richieste di incentivo, destinato a coprire il 50% dei costi, risultano essere cinque volte superiori alle risorse messe a disposizione dall'INAIL (lo scorso anno, per 60 milioni di euro disponibili, erano pervenute richieste di contributo per circa 800 milioni). Come già avvenuto nella precedente edizione, il criterio previsto dal bando per l'attribuzione del finanziamento è quello della priorità cronologica dell'arrivo delle domande nei giorni fissati, i cosiddetti "click day". L'Istituto ha confermato la scelta dell'ordine cronologico perché consente di velocizzare le procedure di selezione e di rendere più rapida la realizzazione degli interventi e l'erogazione dei finanziamenti. Quest'anno però, per finalizzare la presentazione della domanda, il giorno dell'invio sarà sufficiente inserire il codice identificativo già assegnato a ogni progetto al termine della prima fase.
Il 16 aprile le date per i "click day" sul portale dell'Istituto. Le aziende che non avranno la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal bando incentivi 2012 potranno presentare nuovamente il progetto nell'edizione successiva. Nell'ambito dei compiti attribuiti all'INAIL dal nuovo Testo unico sulla sicurezza - il decreto legislativo 81/2008 modificato dal decreto legislativo 106/2009 - per il quadriennio 2011-2014 l'INAIL prevede infatti di stanziare complessivamente circa 850 milioni di euro per sostenere progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle micro, piccole e medie imprese.
http://www.inail.it/

Esposizione agenti chimici: le “Linee Guida” dell'Arpa

Fonte: Arpa Basilicata.
28 Marzo 2012
Sperimentato in Basilicata il nuovo modello che analizza i potenziali rischi per i lavoratori esposti a sostanze potenzialmente pericolose.
Ha preso il via dalla Basilicata la sperimentazione di un modello per analizzare e classificare l’esposizione dei lavoratori che usano e manipolano sostanze potenzialmente pericolose. I ricercatori lucani dell’Arpab hanno avuto un ruolo importante per testare il sistema elaborato nell’ambito di un progetto, nato nel 2006, che ha coinvolto le Arpa di Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Campania e Sicilia.
Il sistema è stato presentato a Potenza al Teatro Stabile nel corso di un convegno sulle “Linee Guida per la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni”, alle quali dovranno uniformarsi i laboratori del sistema sanitario e agenziale dove i lavoratori vengono a contatto con sostanze potenzialmente pericolose.
Elaborate dal Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” di Ispra, le “Linee Guida” svolgono la valutazione del rischio chimico con l’individuazione delle diverse sostanze.
Si tratta di un sistema che, può essere esportato ad ogni lavoratore che viene in contatto con sostanze potenzialmente chimiche. Obiettivo dell’Arpa è la concreta attuazione di un percorso per elaborare uno strumento originale che garantisca maggiore tutela della salute e del benessere dei lavoratori.
La conoscenza della pericolosità delle sostanze in uso e la loro quantificazione, mediante il calcolo dell’indice di rischio, rappresenta l’elemento fondamentale dello studio e consente di mettere in atto misure precauzionali per tutelare la salute del lavoratore sovraesposto a sostanze delle più svariate tipologie di pericolosità (tossiche, cancerogene, infiammabili, irritanti, sensibilizzanti, ecc.) presenti nei cicli produttivi anche se utilizzati in piccole e talvolta modeste quantità.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n.221/CSR). (12A00059)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011; Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;
Vista la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009; Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, e' stato rinviato; Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;
Considerato che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, e' stata convocata una riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;
Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali e' stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento; Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola; Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano ha
preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi; Vista la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;
Vista la nota in data 14 luglio 2011, con la quale e' stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola; Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo; Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, e' stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti; Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola; Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica; Vista la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione e' stato diramata alle Regioni e alle Province autonome; Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualita' di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;
Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione istruzione, Lavoro,
Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome; Sancisce accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Roma, 21 dicembre 2011 Il Presidente: Gnudi,Il Segretario: Siniscalchi Allegato A Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
PREMESSA
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonche' la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica". La formazione di cui al presente accordo e' distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalita' di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del
percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.
La formazione di cui al presente accordo puo' avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attivita' di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attivita' di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attivita' di formazione.
1. REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento cosi' come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalita' e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'esperienza professionale puo' consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.
2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Per ciascun corso si dovra' prevedere:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale puo' essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale puo' essere il docente stesso;
c) i nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unita';
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di eta', di provenienza e lingua, nonche' quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalita' che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;
anche ai fini di un piu' rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalita' dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalita' e-Learning.
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralita' del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini e' opportuno:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalita' e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti. Utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning e' consentito per:la formazione generale per i lavoratori;
la formazione dei dirigenti; i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo; la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue; progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI
SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.
Formazione Generale Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Contenuti:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Durata Minima:
4 ore per tutti i settori. Formazione Specifica Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
Infine, tale formazione e' soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.
Contenuti: Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi. Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007): 4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificita' del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attivita' svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entita' dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non "l'Addestramento", cosi' come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.
Deve essere garantita la maggiore omogeneita' possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato I: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore Condizioni particolari I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS", delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia, e' riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti.
I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza. Costituisce altresi' credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, cosi' come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti e' di 8 ore. I contenuti della formazione, oltre a quelli gia' previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilita';
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalita' di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verra' effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova e' finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
5-bis. Modalita' di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalita' delle attivita' formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti, cosi' come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed e' strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:
MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO
sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita' e tutela assicurativa; delega di funzioni; la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa; la "responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni, anche prive di responsabilita' giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08); gestione della documentazione tecnico amministrativa; obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; modalita' di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attivita' lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08; ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; il rischio da stress lavoro-correlato; il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attivita' di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; i dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e modalita' di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La durata minima della formazione per i dirigenti e' di 16 ore. Tenuto conto della peculiarita' delle funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo modalita' definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verra' effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova e' finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
7. ATTESTATI
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a: - la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti). Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
o Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
o Normativa di riferimento;
o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza e' indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
o Periodo di svolgimento del corso;
o Firma del soggetto organizzatore del corso.
8. CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente. Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente: qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore; qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta. Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore gia' effettuata; tale Formazione Specifica dovra' essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.
Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), puo' essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalita' concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che - ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo e' a carico dell'utilizzatore.
b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi: e' riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.
c. formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro e' comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verra' ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validita' fintanto che non intervengono cambiamenti cosi' come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
9. AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, e' previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti gia' proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: - approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale. Nell'aggiornamento non e' compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se cio' non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attivita', il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi.
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:
a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra' concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
b) Formazione dei dirigenti.
Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Mancano gli allegati di riferimento.

Scadenza del 30 aprile per la valutazione dei CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il 30 aprile 2012 scatta l’obbligo per tutte le Aziende di dare pieno adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in materia di campi elettromagnetici.
L’art. 180 del D.Lgs. 81/08 circoscrive come agenti fisici non solo il rumore, le vibrazioni meccaniche e i campi elettromagnetici, ma anche gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche, il documento di valutazione dei rischi deve contenere la valutazione di tutti gli agenti fisici su riportati anche se non specificatamente normati nel D.Lgs. 81/08.

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